Movimento U.N.A. - Uomo Natura Animali
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Mostra antivivisezionista del Coordinamento Nazionale Associazioni Animaliste

OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA VIVISEZIONE

La Legge 413/93 permette a medici, ricercatori, personale sanitario, studenti universitari che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza di non prendere parte alle attività ed agli interventi diretti alla sperimentazione animale.

Questa legge è una vittoria, impensabile fino a qualche tempo fa, ottenuta grazie ad un'incessante azione del movimento antivivisezionista per coinvolgere i cittadini su un problema che non è solo di rispetto degli animali ma anche di denuncia della non scientificità di tale barbara pratica. D'ora in poi studenti e lavoratori potranno rifiutarsi di essere coinvolti in attività di sperimentazione animale senza essere danneggiati in termini di voti e di carriera.

La prima forma di sperimentazione che lo studente incontra è nelle scuole o nelle università. Soprattutto a livello universitario, è proprio in questi laboratori che inizia un processo di rimozione della sensibilità dello studente verso gli animali; sensibilità naturale verso la sofferenza di altri esseri viventi che viene ancora considerata da qualcuno di intralcio alla scienza. In pratica, fino a pochi anni fa, in alcuni corsi universitari, tutti gli studenti erano obbligati a compiere esperimenti su animali; a partire da semplici dissezioni di animali più semplici morti (crostacei, vermi e rane), passando successivamente a mammiferi morti (topi), poi mammiferi vivi (topi e ratti), per arrivare ad utilizzare in tesi di laurea animali vivi che generalmente presentano un più forte impatto emotivo (soprattutto cani). Dato che può presentare maggiori difficoltà il fatto di utilizzare direttamente cani, gatti o scimmie vivi, lo studente viene "preparato" attraverso passaggi graduali.


Vediamo ora i punti salienti della Legge:

Legge 413/93 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" per studenti, docenti, ricercatori in strutture pubbliche e private.

Art.1 Diritto di obiezione di coscienza.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione....[e] si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Art.2 Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza.

1. I medici, i ricercatori, il personale sanitario, gli studenti universitari, che abbiano dichiarato la loro obiezione, non sono tenuti a prendere parte alle attività di sperimentazione animale

Art.3 Modalità per l'esercizio del diritto

1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo .

Art.4 Divieto di discriminazione

1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale (omissis).Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.


I PIONIERI DELLA LEGGE 413/93

Erano gli ultimi mesi dell'89. All'ospedale Rizzoli stava per essere aperto il laboratorio per la sperimentazione. L'amministrazione aveva previsto nell'organico, anche un tecnico di radiologia. Sceglieranno uno di noi, hanno subito pensato i trentacinque tecnici divisi tra la sala operatoria, la sala gessi, il pronto soccorso e gli ambulatori.E' partito subito un coro di no. Tempo pochi giorni, e sul tavolo del primario, del direttore sanitario e dell'allora commissario dell'ospedale, arrivò una lettera. Fu immediatamente polemica ma i tecnici riuscirono a fermare il progetto. Oltre due anni dopo il posto di tecnico di radiologia era ancora vacante. Al Rizzoli arrivarono valanghe di lettere di solidarietà, telegrammi. Ben centocinquantamila firme di appoggio. Ma arrivarono anche minacce ed intimidazioni. Un braccio di ferro lungo ed estenuante. Qualche mese dopo, nell'aprile del '92, per la prima volta in Italia, probabilmente nel mondo, un istituto di ricerca scientifica riconosce lecita l'obiezione di coscienza per la sperimentazione sugli animali. AD OTTOBRE '93 L'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA VIVISEZIONE E' LEGGE.


FATTA LA LEGGE, TROVATO L'INGANNO

Ecco i punti salienti della legge:

DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N.116 In materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Art.2

d) "esperimento": è l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli.

Art.3

b)2. Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su animali da allevamento appartenenti alle specie elencate nell'allegato 1, *esclusi cani, gatti e primati non umani, e può aver luogo soltanto negli stabilimenti utilizzatori autorizzati.

Art.4

1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.

2. ..[e] tra più esperimenti debbono preferirsi:

1. quelli che richiedono il minor numero di animali;

2. quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico

3. quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli **Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.

Art.5

Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere ...a: a. gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento......[e] cure adeguate alla loro salute e benessere. b. sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione. c. siano effettuati controlli quotidiani. d. un medico veterinario ne controlli il benessere e le condizioni di salute. e. siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze constatati.

1. Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali.

5. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendano afoni ed è altresi vietato il commercio l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni.

ECCO L'INGANNO:

DISPOSIZIONI DEROGATORIE

1. Il Ministro della sanità, su domanda, può autorizzare:

b) *esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti.....

3) il ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

Art.9

1. **In deroga all'art.4, comma 3, un esperimento può essere effettuato senza anestesia....se incompatibile con il fine dell'esperimento.

3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi, deve essere specificatamente dichiarato per l'autorizzazione del Ministro della sanità, che concede alle condizioni di cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.

Precisiamo che il nostro scopo è quello di abolire la vivisezione in ogni sua forma, non di regolamentarla. Abbiamo riportato comunque la legge che la disciplina per conoscenza ed anche perchè ci sembra giusto sottolineare l'inutilità della stessa, in quanto ciò che viene tutelato, è poi derogato.


QUALI ANIMALI SONO UTILIZZATI NEGLI ESPERIMENTI?

Gatti, cani, primati non umani, porcellini d'India, topi, ratti, mucche, suini, cavalli, pecore, piccioni, furetti, rettili, pesci, uccelli... Ma nessuna specie può essere modello sperimentale di un'altra specie. Gli animali sono simili a noi nel percepire il dolore, l'apprensione, la paura; ma sono diversi per i meccanismi di assimilazione, per struttura fisica e biochimica.

IL RISULTATO DEGLI ESPERIMENTI DIDATTICI E' GIA' BEN CONOSCIUTO IN QUANTO VIENE RIPETUTO ANNO DOPO ANNO, CORSO DOPO CORSO, STUDENTE DOPO STUDENTE, ANIMALE DOPO ANIMALE.


METODOLOGIE SOSTITUTIVE

1. Modelli riproduttivi animali e umani. Modellini di organi o interi animali possono essere usati ripetutamente e con costi minori. Simulatori di pazienti che utilizzano manichini computerizzati (vedi pannello metodi sostitutivi).

2. Film e video. sono un'alternativa che, in combinazione con altre possono eliminare gli esperimenti su animali.

3. Simulazioni computerizzate. sono la vera novità nel campo dell'insegnamento ed incorporano video e suoni di alta qualità insieme a grafici e testi convenzionali. Le simulazioni sono facili da utilizzare e nella maggior parte dei casi altamente interattive.

4. Libri e fotografie. Uniti ad altri libri e materiale fotografico di anatomia, possono essere utilizzati da soli o in maniera complementare ad altri metodi.

5. Esperimenti su microorganismi, colture cellulari e tissutali.

 

La pillola dell'obbedienza genera sterilità !