Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46
LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA
E PER IL PRELIEVO VENATORIO
Articolo 1
Fauna selvatica
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata
nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con
l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle
produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed
alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge,
alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della
Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i
relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono
integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la
quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa
esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19
settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE,
85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui
all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle
esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al
ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono
particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata
direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In
caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione
da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo
sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro
dell'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure
adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle
regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di
conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli
atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della
fauna selvatica.
Articolo 2
Oggetto della tutela
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le
specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono
particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus
arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra
lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca
monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo
sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax
aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus
stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea
leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus
ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus),
volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura
leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes),
pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola
(Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus),
avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus),
occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola),
gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus),
gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica),
sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes),
ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae),
gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di
estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi
propriamente detti, alle arvicole.
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della
sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.
Articolo 3
Divieto di uccellagione
1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura
di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
Articolo 4
Cattura temporanea e inanellamento
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono
autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio
nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e
ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il
prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo
scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di
inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di
inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione,
rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame
finale.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può
essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le
province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è
concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale
svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli
impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari
appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio;
storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari
appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed
immediatamente liberati.
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne
notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è
avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla
successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
Articolo 5
Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme
per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati
appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del
patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4,
comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi
dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità
per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che
esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il
patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le
province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria
1989-1990.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in
possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza,
l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità
definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma
5, gli appostamenni per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui
all'articolo 14, comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è
consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo
12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le
persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello
inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in
materia.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente
competente del richiamo morto da sostituire.
9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per
l'attività venatoria.
Articolo 6
Tassidermia
1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di
tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche
e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste
di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le
richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli
previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca
dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste
per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari
cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed
imbalsamazione di cui al comma 1.
Articolo 7
Istituto nazionale per la fauna selvatica
1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge
27 dicembre 1977, n. 968 (6), dalla data di entrata in vigore della presente legge assume
la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo
scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia
(Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme
regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità
operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la
predisposizione dei piani regionali.
3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio
ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i
rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento
ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della
riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare
l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di
collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della
Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le
università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli
interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i
pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.
4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di
specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna
selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per
tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una
commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da
un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del
Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore
generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta
organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al
Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.
5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità
giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Articolo 8
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro
dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal
direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni
associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro
rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio
nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un
rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del
Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un
rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante
del Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni
di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un
suo delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che
concerne l'applicazione della presente legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.
Articolo 9
Funzioni amministrative
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di
coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e
svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente
legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in
materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni
amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti
dai rispettivi statuti.
Articolo 10
Piani faunistico-venatori
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione
faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla
conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre
specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e
alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la
regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la
pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20
al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio
delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è
destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono
compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di
altre leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al
comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e
cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della
fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale
massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di
gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le
province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori.
Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la
riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica
anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e
regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche
da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni
professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della
fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio
in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla
stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini
di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati
in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio
dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a
specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa
e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su
fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a
specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e
cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi
rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere
approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o
conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al
ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui
alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le
disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che
sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento
dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché
con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle
province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e
congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa,
trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve
essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da
conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione
dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende
agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato
al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei
fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni
territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentanta opposizione motivata, in
carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi
costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare,
la zona non può essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata
presentata formale opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali,
possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento
e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o
conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività
venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della
pianificazione faunistico-venatoria.
Articolo 11
Zona faunistica delle Alpi
1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella
consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a
sè stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel
rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme
particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività
venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia
esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie
autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a
statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini
della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
Articolo 12
Esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai
cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di
fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi
destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della
medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito
o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio
stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente
legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle
disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di
impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo
anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o
degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni
sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per
danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata
all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o
invalidità permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad
aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta
nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il
danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio
nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente
legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso
di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le
specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e
gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio
della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di
quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.
Articolo 13
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia
fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di
due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata
a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a
millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una
o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul
luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima
liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo
da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato,
per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e
da taglio atti alle esigenze venatorie (Nota 1).
Articolo 14
Gestione programmata della caccia
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono
il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi
dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali,
possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono,
altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province
contigue.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità
quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni
ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei
cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,
ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (Nota 2).
4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di
densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che
è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è
costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano
l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi (Nota 2).
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione
competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un
comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri
ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei
relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la
propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province
trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di
densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano
e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può
prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano
faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli
organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro
durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi
rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano
faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei
comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di
competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di
attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive
della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità
per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei
cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli
ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi
organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano
l'accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata
la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei
rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei
componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli
enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le
attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica,
programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di
incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le
coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei
terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del
Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la
differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla
nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle
coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in
difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna
selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi
senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano
faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con
modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del
proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi,
costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà
definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a
condizione che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì,
all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni
agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla
erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione
dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale
il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province
devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata,
quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non
è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai
sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della
presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione
territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione
per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.
Articolo 15
Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai
fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un
contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla
estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla
valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede
con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui
all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso
l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale
richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla
stessa è esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione
faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente
individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con
l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni
agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando
sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o
ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura
del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile
il perimetro dell'area interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque,
compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir
meno delle ragioni del divieto.
7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in
attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con
coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti
specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a
mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma
vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle
regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di
protezione di altre colture specializzate o intensive.
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete
metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi
o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la
larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere
notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui
al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da
tasse.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30
per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con
presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche
ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio
è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli
atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria
1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva
secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio
1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si
applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della
caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 (Nota 3).
Articolo 16
Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio
agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza
fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e
appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono
essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di
garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita
nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di
abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere
o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai
fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono
consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna
selvatica di allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai
sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere
autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel
rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito
nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui
all'articolo 12, comma 5.
Articolo 17
Allevamenti
1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia
italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di
un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente
autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento,
organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono
consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di
mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.
Articolo 18
Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna
selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix
coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passero
(Passer italiae)] (Nota 4); [passera mattugia (Passer montanus)]
(Nota 4); [passera oltremontana (Passer domesticus)] (Nota
4); allodola (Alauda arvensis); [colino della Virginia (Colinus virginianus)]
(Nota 4); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa);
pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre
sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus
vulgaris)] (Nota 4); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio
(Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus
colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia
(Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope);
codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas
clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula);
beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes
minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] (Nota 5); [peppola
(Fringilla montifringilla)] (Nota 5); combattente (Philomachus
pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)] (Nota 4); [corvo (Corvus frugilegus)] (Nota 4);
cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima
reale (Limosa limosa)] (Nota 4); cornacchia grigia (Corvus
corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica);
volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus);
fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)] (Nota 4); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra
rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus);
daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione
sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio:
cinghiale (Sus scrofa).
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in
relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni
autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I
termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno
nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale
è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La
stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base
di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli
ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco
temporale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti
i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta
approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo
conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e
non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera
annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione
del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le
regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di
martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso
sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni,
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini
locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio
venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il
1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La
caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto
qualsiasi forma, al beccaccino.
Articolo 19
Controllo della fauna selvatica
1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a
determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate
ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni
ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del
suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla
caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante
l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono
autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi,
purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e
delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma
2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
Articolo 20
Introduzione di fauna selvatica dall'estero
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie
autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che
dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al
fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi
controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
nel rispetto delle convenzioni internazionali.
1. È vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi
storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle
riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve
naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al
disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997,
provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (Nota 6);
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia
richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni
monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il
divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati
rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie
di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed
interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con
canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata
massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade
carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata
l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni
non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni
regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio,
scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in
funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella
zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o
nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti
alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di
protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne
dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione
provinciale;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e
richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o
senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o
dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le
circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e
manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi
avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o
congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o
impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1°
gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti
o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non
appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa
(alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano
(phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non
proveniente da allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle
legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a
specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice
penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi
utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e
della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle
regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse
novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo
le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle
due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle
esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
(Nota 6) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre
1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti
commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in
vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.
Articolo 22
Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle
leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione
all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione
nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna
delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in
scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in
particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie
cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami
elencati al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo
rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di
idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può
essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di
idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può
praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza
rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente
legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della
caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
Articolo 23
Tasse di concessione regionale
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini
previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad
istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16
maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione
all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in
misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale
di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora
durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa
regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche
al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di
rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento
o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati
anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione
regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna
selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli
apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta
integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non
pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso
alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione
e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono
soggetti a tasse regionali.
Articolo 24
Fondo presso il Ministero del tesoro
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la
cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero
26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al
Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione
alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto
previsto all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni
venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
Articolo 25
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia
per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio
dell'attività venatoria nei seguenti casi:
a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma
8.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli
danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore
al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo
12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per
i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma
8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la
parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12,
comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la
percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a
carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del
Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di
cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale
delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia,
un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta
assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per
cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento
del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto
è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile
generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo
sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.
5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia
per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno
nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del
sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.
Articolo 26
Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola
e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in
particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni
regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche
una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del
fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano
presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i
danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative
verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla
liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve
concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
Articolo 27
Vigilanza venatoria
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è
affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è
riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e
per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con
proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al
regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a
quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero
dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali
e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e
regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali,
forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile
riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità
rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la
composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra
loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio
venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie
volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle
funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e
sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle
associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di
cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione
delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della
presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.
Articolo 28
Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono
chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in
esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per
uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della
polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni
di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei
mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di
condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la
consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria
il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora
non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua
riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso
di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è
effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico
provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è
contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al
contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto
corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno
atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli
esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali
accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività
venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere
specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore,
e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle
disposizioni vigenti.
6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio
sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e
integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto
salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.
Articolo 29
Agenti dipendenti degli enti locali
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti
dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di
polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di
vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza
licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per
raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e
degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati
dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.
Articolo 30
Sanzioni penali
1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali
si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per
chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di
chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi
abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per
chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone
sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi
esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve
naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e
giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi
esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la
caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella
lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di
mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero
superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si
applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della
confisca dei richiami (Nota 7);
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la
caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi
pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge.
Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in
materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono
comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento
descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624,
625 e 626 del codice penale (Nota 8). Salvo quanto espressamente previsto
dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento
in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si
applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali (Nota 9).
Articolo 31
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali,
salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia
in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia
senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia
senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se
la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza
autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri
pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia
programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a
lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire
4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il
fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di
caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia
in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa,
la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia
in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni
agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia
in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero
non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire
400.000 a lire 2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di
richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai
sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da
lire 500.000 a lire 3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le
prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi
importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla
violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito,
non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il
tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il
documento entro cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della
tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12,
comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio
venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di
regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626
del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (Nota 10).
Articolo 32
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di
caccia.
Chiusura o sospensione dell'esercizio
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta
sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una
delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa
dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da
uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d),
ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h),
limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del
codice penale;
b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di
rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma
1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere
d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n.
1, del codice penale;
c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso
di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e),
limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del
codice penale;
d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento
autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30,
comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n.
1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a
quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del
luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente
ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il
provvedimento di condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi
all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma
dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può
disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle
leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il
provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di
caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove
la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del
medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la
sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia
di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi
ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa
competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione
pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero
che è stato definito il relativo giudizio.
6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4
al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro
temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Articolo 33
Rapporti sull'attività di vigilanza
1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro
il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di
dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti
alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole
fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle
misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità
regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure
accessorie applicate nell'anno precedente.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre
di ciascun anno.
Articolo 34
Associazioni venatorie
1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere
riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere
nazionale, con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del
totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31
dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di
riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione
italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi
italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia
pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia)
già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5
giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Articolo 35
Relazione sullo stato di attuazione della legge
1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione
della presente legge.
2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta
al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
Articolo 36
Disposizioni transitorie
1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36
della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono
regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende
faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agrituristico-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami
vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne
detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne
denuncia all'ente competente.
4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14,
commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte
dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge,
degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione
della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti
dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997 (Nota 11).
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di
cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti
dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
Articolo 37
Disposizioni finali
1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in
contrasto con la presente legge.
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo
10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25
marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per
la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di
esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi
regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).
NOTE
Nota 1
La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile
1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata
in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
(Torna al testo)
Nota 2
Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 7), sostituendo il
precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:
Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della
L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di
caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526
cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.
Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della
L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso
nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero
19,30 ettari/cacciatore».
(Torna al testo)
Nota 3
Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso
articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle
presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione
del suddetto decreto-legge.
(Torna al testo)
Nota 4
Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1997, n. 98), entrato in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha
escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le
Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
(Torna al testo)
Nota 5
Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso
dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni
provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.
(Torna al testo)
Nota 6
Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso
articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle
presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione
del suddetto decreto-legge.
(Torna al testo -1) (Torna al testo
- 2)
Nota 7
La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5
aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13,
sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
(Torna al testo)
Nota 8
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21
febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.
(Torna al testo)
Nota 9
La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25
gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
(Torna al testo)
Nota 10
La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25
gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
(Torna al testo)
Nota 11
Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso
articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle
presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione
del suddetto decreto-legge.
(Torna al testo)
|