Articolo 1
    
      - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati
        di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
        fratellanza. 
 
     
    Articolo 2
    
      - Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
        Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
        lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
        sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 
 
      - Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico
        o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale
        territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
        soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità. 
 
     
    Articolo 3
    
      - Ogni individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed alla sicurezza della propria
        persona. 
 
     
    Articolo 4
    
      - Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
        schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. 
 
     
    Articolo 5
    
      - Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
        crudele, inumani o degradanti. 
 
     
    Articolo 6
    
      - Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
        giuridica. 
 
     
    Articolo 7
    
      - Tutti sono uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad
        un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni
        discriminazione che violi la presente Dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a
        tale discriminazione. 
 
     
    Articolo 8
    
      - Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali
        nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
        costituzione o dalla legge. 
 
     
    Articolo 9
    
      - Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. 
 
     
    Articolo 10
    
      - Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad un'equa e pubblica
        udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
        dei sui diritti e dei suoi doveri, nonch della fondatezza di ogni accusa penale che
        gli venga rivolta. 
 
     
      
    Articolo 11
    
      - Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza
        non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte
        le garanzie necessarie per la sua difesa. 
 
      - Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od ommissivo che, al
        momento in cui sia stato perpetrato, non costituisce reato secondo il diritto interno o
        secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena
        superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. 
 
     
    Articolo 12
    
      - Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
        privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del
        suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
        legge contro tali interferenze o lesioni. 
 
     
    Articolo 13
    
      - Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di
        ogni Stato. 
 
      - Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
        ritornare nel proprio paese. 
 
     
    Articolo 14
    
      - Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
        persecuzioni. 
 
      - Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato
        per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. 
 
     
    Articolo 15
    
      - Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 
 
      - Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del
        diritto di mutare cittadinanza. 
 
     
    Articolo 16
    
      - Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia,
        senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
        riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 
 
      - Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri
        coniugi. 
 
      - La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere
        protetta dalla società e dallo Stato. 
 
     
    Articolo 17
    
      - Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con
        altri. 
 
      - Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. 
 
     
    Articolo 18
    
      - Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale
        diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
        manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria
        religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
        nell'osservanza dei riti. 
 
     
    Articolo 19
    
      - Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto
        di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
        informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. 
 
     
    Articolo 20
    
      - Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 
 
      - Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. 
 
     
    Articolo 21
    
      - Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente,
        sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 
 
      - Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi
        del proprio paese. 
 
      - La volontà popolare è il fondamento dell'autorità di governo; tale volontà deve
        essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
        universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
        votazione. 
 
     
    Articolo 22
    
      - Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale,
        nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
        internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
        economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo
        della sua personalità. 
 
     
    Articolo 23 
    
      - Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dellimpiego, a giuste e
        soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
 
      - Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale
        Lavoro.
 
      - Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che
        assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed
        integrata se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
 
      - Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei
        propri interessi.
 
     
    Articolo 24 
    
      - Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole
        limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
 
     
    Articolo 25 
    
      - Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
        benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo allalimentazione, al
        vestiario, allabitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha
        diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza,
        vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
        indipendenti dalla sua volontà.
 
      - La maternità e linfanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i
        bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa protezione
        sociale.
 
     
    Articolo 26 
    
      - Ogni individuo ha diritto allistruzione. Listruzione deve essere gratuita
        almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. Listruzione
        elementare deve essere obbligatoria. Listruzione tecnica e professionale deve essere
        messa alla portata di tutti e listruzione superiore deve essere egualmente
        accessibile a tutti sulla base del merito.
 
      - Listruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed
        al rafforzamento del rispetto dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali.
        Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, lamicizia fra tutte le Nazioni,
        i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire lopera delle Nazioni Unite per il
        mantenimento della pace.
 
      - I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire
        ai loro figli.
 
     
    Articolo 27 
    
      - Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
        comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
        benefici.
 
      - Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti
        da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
 
     
    Articolo 28 
    
      - Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le
        libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
 
     
    Articolo 29 
    
      - Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il
        libero e pieno sviluppo della sua personalità.
 
      - Nellesercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto
        soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
        riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le
        giuste esigenze della morale, dellordine pubblico e del benessere generale in una
        società democratica.
 
      - Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
        contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
 
     
    Articolo 30 
    
      - Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un
        diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare unattività o di
        compiere un atto mirante a alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa
        enunciati.
 
         
       
     
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