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Slitta il
termine per il divieto in conformità alle norme europee
Test cosmetici sugli animali,
l'Italia si adegua
(Dm Sanità 6.7.2000)
L'Unione europea, nel giugno scorso,
aveva rinviato al 2002 il termine per porre uno stop alla sperimentazione di prodotti
cosmetici sugli animali. Uno slittamento motivato con la mancanza di convalida scientifica
a metodi alternativi di sperimentazione. E l'Italia, ora, si adegua. Il decreto del
ministero della Sanità sottolinea che il ricorso ad altri generi di test si avrà solo
quando potrà essere garantito al consumatore un grado di protezione equivalente a quello
offerto dalle sperimentazioni finora effettuate. E, pur sottolineando l'impegno ad
incentivare la ricerca in questa direzione, fa proprio il nuovo termine del 30 giugno 2002
per mettere definitivamente al bando la prassi della sperimentazione animale.
(24 agosto 2000)
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Ministero della Sanità - Decreto 6 luglio 2000
Rinvio della data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali
di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici, in attuazione della
direttiva della Commissione dell'Unione europea 2000/41/CE.
Il Ministro
della Sanità
Vista la legge 11 ottobre 1986,
n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive
della Comunità economica europea sulla produzione e sulla vendita di cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-bis, della predetta legge, il quale stabilisce
che è vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti
sperimentati su animali a partire dal 1° gennaio 1998;
Visto l'art. 2, comma 5-ter, che prevede che il Ministero della sanità, con proprio
decreto, adegua il termine di cui al comma 5-bis a quello eventualmente stabilito dalla
Comunità europea secondo quanto previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina
l'esclusione delle sperimentazioni su animali alla condizione che sia stato
scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore
un grado di protezione equivalente;
Visto il decreto 26 gennaio 1998 che rinvia il termine previsto dall'art.
2, comma 5-bis, della predetta legge dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2000;
Considerato che è necessario proseguire con il massimo impegno nel lavoro mirante allo
sviluppo, alla convalida ed all'accettazione dei metodi alternativi alla sperimentazione
animale;
Visto che, malgrado ogni ragionevole sforzo, non è stato ancora possibile dimostrare
scientificamente che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di
protezione equivalente;
Considerato che ai sensi del decreto legislativo 116 del 27 gennaio 1992, emanato in
attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, è vietato effettuare test su animali per
i quali esistono metodi alternativi e che l'uso di questi metodi risulta pertanto
obbligatorio per tutti i prodotti, compresi i cosmetici;
Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente il termine previsto dall'art. 2, comma
5-bis, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10
settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter,
della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata dal decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 126, il termine previsto dal comma 5-bis dell'art. 2 della legge predetta, già
prorogato con decreto ministeriale 26 gennaio 1998, è ulteriormente rinviato al 30 giugno
2002, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 2000/41/CE della commissione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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