c La Robin tax colpisce le energie rinnovabili - 05/10/2011 (Rassegna Stampa - Ass. Progetto Gaia)
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[Data: 05/10/2011]
[Categorie: Economia ]
[Fonte: Alternativa sostenibile]
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La Robin tax colpisce le energie rinnovabili
La Robin tax colpisce le energie rinnovabili; d'ora in poi l'imposta sul reddito delle società l'IRES non varierà a secondo della fonte energetica.

La Robin tax colpisce le energie rinnovabili

La robin tax , a prescindere dal nome leggendario e fantastico, consiste in una addizionale dell'aliquota ordinaria Ires, in misura pari a 6,5 punti percentuali, dovuta dalle imprese che operano nei seguenti settori:
1. "abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro";
2. "operano nei settori di seguito indicati: a. ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b. raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c. produzione o commercializzazione di energia elettrica", nel cui novero ora, come si vedrà, bisogna includere anche le energie verdi).

Tale imposta trova fondamento sia nell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato sul S.O. n. 152/L alla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008, di seguito "decreto legge"), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito, "legge di conversione") sia nel comma 3 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (per comodità espositiva di seguito, si tratterà dell'applicazione dell'addizionale facendo generalmente riferimento alla sola aliquota a regime del 6,5 per cento).

Inoltre, con l'inserimento nell'articolo 81 del Dl 112/2008 dei commi 16-bis e 16-ter a opera della legge di conversione, sono state disciplinate le ipotesi di coesistenza tra la robin tax e i regimi del consolidato nazionale e della trasparenza fiscale.

In particolare, il comma 16-bis prevede che i soggetti obbligati ad applicare l'addizionale, qualora abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir, devono assoggettare autonomamente il proprio reddito ad addizionale e provvedere al relativo versamento. Ne deriva che uno dei vantaggi principali offerti dall'adesione al consolidato nazionale, rappresentato dalla possibilità di compensare i
risultati, positivi e negativi, delle società partecipanti, non opera con riferimento alla base imponibile
dell'addizionale.

In questi provvedimenti normativi la ratio era chiara: colpire le energie inquinanti non aggravando quelle rinnovabili; infatti come si legge nella circolare 35/E del 18 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate: " L'ultimo periodo del comma 16, dell'articolo 81 [della legge 6 agosto 2008, n. 133] prevede che "La medesima disposizione - quella del primo periodo del comma 16 (ossia l'addizionale) - non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica". Per effetto della disposizione in commento ed in coerenza con la ratio della norma che, con riferimento a soggetti che operano (prevalentemente) nel settore dell'energia elettrica, intende agevolare la produzione di energia da determinate fonti rinnovabili".

Tale quadro normativo, caratterizzato, dunque, da un chiaro favore, in termini di politica fiscale, alle energie rinnovabili ora è stato stravolto dall'articolo 7 comma 1 lettera c) della legge 14 settembre 2011 n.148, il quale, letteralmente, cancella dal nostro ordinamento giuridico la differenza, in termini di IRES, tra fonte fossile e fonte rinnovabile; infatti, la predetta norma così recita: "1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»;

b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: «c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale»; c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica» sono soppresse". 

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