c Il bon ton dei gatti in condominio - 08/06/2010 (Rassegna Stampa - Ass. Progetto Gaia)
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[Data: 08/06/2010]
[Categorie: Animali ]
[Fonte: Pianeta Verde]
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Il bon ton dei gatti in condominio

Micio impara le buone maniere. Nonostante esista il galateo nel mondo animale e non solo tra le scimmie, come dimostrano i capodogli che seguono l’etichetta di non interrompere quando qualcun altro di loro sta “parlando”, l’ultima trovata è il bon ton dei gatti scritto e pensato da chi è dalla loro parte. È un vademecum con tanto di diritti e doveri per una pacifica convivenza micio-uomo. Perché nei condomini italiani si litiga e molto anche. La colpa? È delle 300mila colonie feline che vivono nelle nostre case, capaci di lievitare fino a quota 3.000.000, se si pensa anche a tutti quei gatti randagi tutelati a livello nazionale dalla legge 281/91 e dalle rispettive leggi regionali di tutela degli animali. In fondo chi pensa al popolo italico solo come un popolo di santi, poeti e navigatori, dimentica che ci sono anche un nutrito numero di persone che arrivano ai ferri corti solo perché il gatto del vicino s’è addormentato sul bucato o perché ha preso l’ascensore. A guardare il pelo nell’uovo, si finisce per litigare. Il risultato è ovvio: lo scorso anno, sono state oltre 5.000 le richieste di consulenza arrivate agli sportelli dell’Associazione animalista Aidaa. Al punto che lo staff capitanato da Lorenzo Croce, ha pensato all’inevitabile, stilando un elenco di regole a misura di gatto e gattare, malgrado a monte potrebbe bastare solo l’uso del buon senso.

I DIRITTI DEI GATTI DELLE COLONIE IN CONDOMINIO

1. I gatti presenti in colonie riconosciute che vivono negli spazi condominiali sono tutelati dalla legge 281 del 1991 e dalle leggi regionali di attuazione, che garantiscono ai gatti diritto di territorialità e libero transito, diritto all’alimentazione, e diritto di ricovero.

2. I gatti appartenenti alle colonie feline riconosciute ai sensi del punto 1 non possono essere trasferiti né spostati per nessun motivo dal loro territorio, se non a causa di gravi motivi igienico-sanitari.

3. È vietato maltrattare, allontanare, spaventare, ferire o uccidere i gatti anche attraverso l’uso di bocconi avvelenati o veleno in genere. Tali fatti sono considerati reati penalmente perseguibili e punibili con un’ammenda fino a 25.000 € e con la reclusione fino a 2 anni, ai sensi dell’art. 544 del Codice Penale.

4. I gatti appartenenti alle colonie feline riconosciute hanno diritto alla sterilizzazione o alla castrazione gratuita, che deve essere effettuata dalla ASL Veterinaria o da veterinari convenzionati.

5. I gatti appartenenti alle colonie feline riconosciute hanno il diritto di caccia anche nelle cantine condominiali allo scopo di effettuare derattizzazione naturale, svolgendo di fatto una funzione meritoria di pubblica utilità.

6. Si intendono colonie feline condominiali riconosciute tutte le colonie, anche se composte da 1 solo gatto, regolarmente censite presso il Comune di residenza e la ASL veterinaria di riferimento, site sia all’interno di condomini composti da 1 o più palazzi, sia presenti all’interno di cortili composti da uno o più appartamenti.

7. I gatti hanno diritto ad avere sempre a disposizione – in uno spazio comune ben delimitato e il più lontano possibile dalle abitazioni e dai parcheggi – ciotole contenenti acqua per 24 ore al giorno.

I DIRITTI DELLE GATTARE O GATTARI IN CONDOMINIO

1. Le gattare hanno diritto di accedere agli spazi comuni del condominio per nutrire la colonia, in orari prestabiliti e concordati con l’amministratore.

2. Le gattare hanno diritto di accedere agli spazi comuni di condominio anche in compagnia di terzi allo scopo di curare gatti malati o di catturare attraverso apposite gabbie-trappola i gatti che necessitano di cure e da sottoporre a sterilizzazione.

3. Le gattare – se residenti in condominio – hanno diritto di utilizzare parte degli spazi comuni e di pertinenza comune per realizzare casette e rifugi mobili per garantire il riparo dei mici, specialmente nelle stagioni fredde. Tale diritto può essere esercitato solamente se non lede il diritto degli altri condomini all’utilizzo degli spazi comuni anche per il medesimo scopo.

4. Le gattare nella funzione della loro attività non possono essere sottoposte a vessazioni o molestie di alcun genere.

5. Le gattare hanno diritto di alimentare o dare rifugio alla colonia felina all’interno degli spazi di esclusiva proprietà, fatto salvo che tale attività non alteri il decoro generale del condominio o del cortile.

I DOVERI DELLE GATTARE O GATTARI IN CONDOMINIO 1.

Provvedere immediatamente alla registrazione della colonia felina presente in condominio o cortile presso il Comune di residenza e la ASL veterinaria, dandone nel contempo tempestiva comunicazione all’amministratore di condominio.

2. Richiedere la sterilizzazione degli mici della colonia, al fine di controllarne la crescita demografica.

3. Le gattare hanno il dovere di individuare gli spazi comuni in cui alimentare i gatti, il più lontano possibile dalle abitazioni, dai parcheggi, da aree giochi riservate ai bambini e da eventuali aree condominiali destinate allo sgambamento dei cani; le aree dovranno essere individuate in accordo con l’amministratore di condominio.

4. Le gattare hanno il dovere di tenere pulite le aree in cui alimentano i gatti di colonia lasciando per un periodo massimo di 1 ora al mattino e 1 ora alla sera le ciotole con il cibo a disposizione dei mici. Le ciotole con l’acqua devono essere invece disponibili 24 ore al giorno.

5. È compito della gattara tener puliti gli spazi condominiali pubblici dove circolano i mici della colonia. In particolare è compito della gattara rimuovere le feci e gli escrementi solidi prodotti dai gatti, tener puliti con appositi prodotti gli spazi condominiali interni utilizzati dai mici in particolare provvedendo alla rimozione del pelo e alla pulizia delle eventuali dispersioni di urina.

6. Le disposizioni di cui al punto 5 (relativa agli escrementi solidi) si estendono in particolar modo alle aree adibite al gioco dei bambini, al parco condominiale, e su specifica richiesta anche all’interno di aree private dove è consentito l’accesso e il transito dei mici.

7. È obbligo della gattara provvedere al benessere dei gatti di colonia informando immediatamente il veterinario di fiducia in caso di presenza di gatti malati, in modo da provvedere alle loro cure.

8. È obbligo della gattara ripulire il pelo eventualmente disperso nelle zone di transito, alimentazione ed eventuale rifugio dei mici (comprese le cantine). Tale obbligo diventa prioritario a fronte della presenza verificata di soggetti allergici, in particolar modo se trattasi di anziani o bambini.

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