Capo VI. Giustizia |
Articolo 45. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale 1. Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. 2. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. 3. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Articolo 46. Presunzione di innocenza e diritti della difesa 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. Articolo 47. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo il diritto internazionale. 3. Le pene inflitte devono essere proporzionali alla gravità del reato. Articolo 48. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. |