Il testo degli emendamenti è in rosso, le parti eliminate in
azzurro
Articolo 25. Diritto dei lavoratori
all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori e ai loro rappresentanti devono essere garantite l'informazione e la
consultazione in tempo utile sulle questioni che li riguardano nell'ambito dell'impresa,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 26. Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I datori di lavoro e i lavoratori nonché le associazioni
per i diritti dell'ambiente e degli animali hanno il diritto di negoziare
e di concludere contratti collettivi e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad
azioni collettive per la difesa dei loro interessi, conformemente al diritto comunitario e
alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 27. Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere ad un servizio di collocamento.
Articolo 28. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato.
Articolo 29. Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a
periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
3. L'animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni
di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 30. Protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non deve essere
inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più
favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla
loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che
possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che
possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 31. Conciliazione della vita familiare e della vita professionale
È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
Ogni individuo deve poter conciliare vita familiare e vita professionale; ciò comporta in
particolare il diritto di essere tutelato contro il licenziamento in occasione di una
maternità ed il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale
dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo 32. Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza
sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in caso di maternità, malattia,
infortunio sul lavoro, dipendenza o vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di
lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi
nazionali.
2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro e residenti in un altro Stato membro e i
loro familiari hanno diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale, agli stessi
benefici sociali e allo stesso accesso all'assistenza sanitaria dei cittadini dello Stato
in questione.
3. L'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza
abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a chiunque non disponga di risorse
sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e
prassi nazionali.
Articolo 33. Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure
mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.
Ogni individuo ha (il) diritto (di accedere alla prevenzione
sanitaria e di) a
vivere in un ambiente in cui si prevengano i fattori nocivi alla salute individuale e
collettiva (prevenzione primaria), alla prevenzione sanitaria (prevenzione secondaria) e
ad ottenere cure mediche
alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 34. Accesso ai servizi d'interesse economico generale
L'Unione rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle
legislazioni e prassi nazionali, ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce
la Comunità europea, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale
dell'Unione.
Articolo 35. Tutela dell'ambiente
In tutte le politiche dell'Unione sono garantiti dunque la
tutela e la salvaguardia di un ambiente di vita di buona qualità ed il miglioramento
della qualità dell'ambiente nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e delle diversità biologiche.
Articolo 36. Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute,
della sicurezza e degli interessi dei consumatori.
|