Progetto di Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea

Capo IV. Solidarietà


Il testo degli emendamenti è in rosso, le parti eliminate in azzurro

Articolo 25. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori e ai loro rappresentanti devono essere garantite l'informazione e la consultazione in tempo utile sulle questioni che li riguardano nell'ambito dell'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 26. Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I datori di lavoro e i lavoratori nonché le associazioni per i diritti dell'ambiente e degli animali hanno il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 27. Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere ad un servizio di collocamento.

Articolo 28. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato.

Articolo 29. Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

3. L'animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 30. Protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non deve essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 31. Conciliazione della vita familiare e della vita professionale

È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

Ogni individuo deve poter conciliare vita familiare e vita professionale; ciò comporta in particolare il diritto di essere tutelato contro il licenziamento in occasione di una maternità ed il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 32. Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, dipendenza o vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro e residenti in un altro Stato membro e i loro familiari hanno diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale, agli stessi benefici sociali e allo stesso accesso all'assistenza sanitaria dei cittadini dello Stato in questione.

3. L'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a chiunque non disponga di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 33. Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.

Ogni individuo ha (il) diritto (di accedere alla prevenzione sanitaria e di) a vivere in un ambiente in cui si prevengano i fattori nocivi alla salute individuale e collettiva (prevenzione primaria), alla prevenzione sanitaria (prevenzione secondaria) e ad ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 34. Accesso ai servizi d'interesse economico generale

L'Unione rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione.

Articolo 35. Tutela dell'ambiente

In tutte le politiche dell'Unione sono garantiti dunque la tutela e la salvaguardia di un ambiente di vita di buona qualità ed il miglioramento della qualità dell'ambiente nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e delle diversità biologiche.

Articolo 36. Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e degli interessi dei consumatori.