Progetto di Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea

Capo III. Uguaglianza


Il testo degli emendamenti è in rosso

Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge

Tutti, uomini e donne, sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21. Uguaglianza e non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22. Parità tra uomini e donne

Devono essere garantite le pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compresa la parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo 23. Protezione dei minori

1. I minori hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Articolo 24. Inserimento dei disabili

I disabili hanno il diritto di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Articolo nuovo. Tutela ecologica
Cittadini e associazioni hanno diritto ad essere tutori di esseri viventi che non sono soggetti di diritto.