Il testo degli emendamenti è in rosso
Articolo 20. Uguaglianza davanti alla
legge
Tutti, uomini e donne, sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21. Uguaglianza e non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del
trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22. Parità tra uomini e donne
Devono essere garantite le pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego, ivi compresa la parità delle retribuzioni per
uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di
misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività
professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare
svantaggi nelle carriere professionali.
Articolo 23. Protezione dei minori
1. I minori hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere.
Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in
considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro
maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da
istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
Articolo 24. Inserimento dei disabili
I disabili hanno il diritto di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Articolo nuovo. Tutela ecologica
Cittadini e associazioni hanno diritto ad essere tutori di esseri viventi che non sono
soggetti di diritto.
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