Progetto di Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea

Capo II. Libertà


Il testo degli emendamenti è in rosso

Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della riservatezza delle sue comunicazioni.

Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti purché non siano lesivi dell'integrità e della dignità di umani e non umani.

Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e la libertà d'informazione sono garantite nel rispetto del pluralismo e della trasparenza.

Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, in particolare nei settori politico, sindacale e civico.

I partiti politici a livello europeo contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13. Libertà della ricerca

La ricerca scientifica è libera.
La ricerca nel campo biologico è controllata da un comitato etico.

Articolo 14. Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

2. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono garantiti secondo le norme nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15. Libertà professionale

1. Per guadagnarsi di che vivere, ogni individuo ha il diritto di esercitare una professione liberamente scelta.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare o ricevere servizi in qualunque Stato membro e di poter esercitare l'obiezione di coscienza in ogni settore lavorativo.

3. I cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16. Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa.

Articolo 17. Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento di una giusta indennità. L'uso dei beni può essere regolamentato nei limiti imposti dall'interesse generale.

1bis. Sia a livello individuale che industriale gli animali non sono considerati proprietà assoluta, beni o/e merce e deve essere rispettato il loro diritto a non soffrire.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18. Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui rischia di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.