Legge pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del 16/10/1993
Legge 12 Ottobre 1993 n. 413
Norme sull'obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale
La Camera dei Deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Diritto di obiezione di coscienza
- I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà
di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si
oppongono all aviolenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2
Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
- I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati,
tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano
dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte
direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti
alla sperimentazione animale.
Art. 3
Modalità per l'esercizio del diritto
- L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di
assunzione o di partecipazione a concorso.
- Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del
corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione
animale, al momento dell'inizio dello stesso.
- La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.
- In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è
dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono
attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
- Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale
hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad
esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse
hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.
Art. 4
Divieto di discriminazione
- Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di
cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
- I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti pubblici e
privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad
attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima
qualifica e medesimo trattamento economico.
- Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle
esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno
dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano
attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le
segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli
CONSO
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