DECRETO LEGISLATIVO 20 OTTOBRE 1998, n. 388
Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il
trasporto
ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1, lettera m)
1) Al capitolo I, parte A , punto 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"All'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli
occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per garantire un'aerazione adeguata al di
sopra degli animali quando si trovano naturalmente in posizione eretta e che non ostacoli
i loro movimenti naturali.";
2) Al capitolo I, parte A, punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere
un'alimentazione adeguata agli intervalli di cui al capitolo VII.";
3) Dopo il capitolo V sono aggiunti i seguenti:
Allegato (omissis).
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione
legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria
1995-1997)".
- La direttiva 95/29/CE è pubblicata in GUCE L 148 del 30 giugno 1995.
- La direttiva 91/628/CEE è pubblicata in GUCE L 340 dell'11 dicembre 1991.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, reca: "Attuazione della direttiva
91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto".
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta di seguito l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
532, così come modificato dal presente decreto:
"Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le
definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e
91/496/CEE.
2. Si intende inoltre per:
a) "mezzo di trasporto": le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi
ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il
trasporto terrestre, marittimo o aereo;
b) "trasporto": ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di
trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
c) "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo,
alimentazione o abbeveraggio degli animali;
d) "punto di trasferimento": il luogo in cui il trasporto è interrotto allo
scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;
e) "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto salvo l'art. 1, comma 2, gli
animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi
in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per ventiquattro ore abbeverati,
nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di
trasferimento; possono essere parimenti considerati "luoghi di partenza" i
mercati ed i centri di raccolta autorizzati:
- quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai
summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a
50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi
secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere
nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;
f) "luogo di destinazione": il luogo in cui gli animali sono scaricati
definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto
di sosta o un punto di trasferimento;
g) "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione;
h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il
quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini
commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi
nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi".
- Si riporta di seguito l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
532, così come modificato dal presente decreto:
"Art. 3. - 1. I posti di ispezione frontaliera, gli uffici di cui all'allegato A del
D.L. che attua la direttiva 89/608 e le unità sanitarie locali, secondo le rispettive
competenze vigilano affinché:
a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato
conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di
cui all'allegato;
a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai
dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto
menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli
intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle
norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in
tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85";
b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente
qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il
viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono
considerati idonei al trasporto, salvo:
1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di
sofferenze inutili;
2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate;
c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena
possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario
appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze
inutili".
- La legge 29 dicembre 1990, n. 407, reca: "Disposizioni diverse per l'attuazione
della manovra di finanza pubblica 1991-1993". Il comma 12 dell'art. 5 così recita:
"12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti
spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e
ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del
valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per
le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti".
- Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguarda i criteri
comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato
della direttiva 91/628/CEE.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: "Attuazione delle direttive
89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali
vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".
Note all'art. 2:
- Si riporta di seguito l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
532, così come modificato dal presente decreto:
"3. Le decisioni adottate dalle competenti autorità devono essere comunicate, con
l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché,
mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da
determinarsi in sede comunitaria alla competente autorità dello Stato membro speditore
per il tramite degli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva
89/608/CEE".
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: "Attuazione delle direttive
90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e
animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea". La
lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. così recita:
"c) che le dichiarazioni figuranti su certificati o documenti sanitari corrispondano
alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, in caso di animali non compresi
nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, alle garanzie
previste dalle norme nazionali;".
- Si riporta di seguito l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
532, così come modificato dal presente decreto:
"Art. 14. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasportatore che viola le
disposizioni relative al trasporto degli animali di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire tre milioni a lire diciotto milioni".
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca: "Attuazione della direttiva
89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la
corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica".
- Per il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si veda nelle note alle
premesse.
- La direttiva 89/508/CEE è pubblicata in GUCE L 351 del 2 dicembre 1989.
- La direttiva 91/496/CEE è pubblicata in GUCE L 268 del 24 settembre 1991.
- La direttiva 89/662/CEE è pubblicata in GUCE L 395 del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in GUCE L 224 del 18 agosto 1990.
- La direttiva 90/675/CEE è pubblicata in GUCE L 373 del 31 dicembre 1990.
- La direttiva 91/628/CEE è pubblicata in GUCE L 340 dell'11 dicembre 1991.
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