DECRETO LEGISLATIVO
20 ottobre 1998, n. 388
Attuazione
della direttiva 95/29/CE
in materia di protezione degli animali durante il trasporto
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione:
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995,
che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il
trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
3 luglio 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre
1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale
accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel
corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali
effettuati:
1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli
animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso
in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo
lucrativo per alcuni tipi di animali.";
b) all'articolo 2, il comma 2 è così modificato:
1) alla lettera e) le parole:
"stabulati per almeno dieci ore" sono sostituite dalle seguenti: "stabulati
per ventiquattro ore";
2) dopo la lettera g) sono
aggiunte le seguenti:
"h) 'periodo di riposo': un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale
gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) 'trasportatore': qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a
scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a
tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi.";
c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:
"a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno
conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi
di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo
nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano
conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali
menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE)
3820/85";
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
1. Ogni trasportatore deve:
- essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente
competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti
gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità di
controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;
- essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i
trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I
al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di
cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi, in caso di affidamento del
trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma
2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità
competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le
prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere
precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per
conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove
si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve
essere altresì precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in
possesso dei requisiti di cui al comma 2;
- non trasportare, né fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a
lesioni o a sofferenze inutili;
- utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni
comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato, in materia di
benessere durante il trasporto.
2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal
capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell'allegato, deve possedere una formazione
specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere
un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di
animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli
animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso
l'autorizzazione al trasportatore.
3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), destinati agli
scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore,
un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve
accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i
punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere
compilato per coprire tutta la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario ufficiale
competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei
certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la
stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica
l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a ciò legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del
viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati
alimentati e abbeverati durante il trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di
uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e
quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario è superiore a otto ore; il
veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo
aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese
sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che effettua
l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine
del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da
presentare, su richiesta, all'autorità competente per eventuali verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il
rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova che
sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare e di alimentare gli
animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o
di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;
f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III
dell'allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano
abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2), si applicano anche nel caso di
esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera
le otto ore.
5. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono affinché:
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera a),
soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a
periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a
proseguire il viaggio.
6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione,
abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore.";
e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
- Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei
principi e delle norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,
e successive modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza
discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di
destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei
punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.
- I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di
animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere
contestuali a quelli effettuati per altri scopi.
- Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità, entro il 31 marzo
di ogni anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso
dell'anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al
comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse
conseguenti; il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea una relazione
redatta sulla base di tali dati.
- Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 possono
effettuare, durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora
dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione.";
f) all'articolo 9, comma 3, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti:
", mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da
determinarsi in sede comunitaria.";
g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
- Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli
esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto
al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente
decreto.";
h) all'articolo 11:
1) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio comunitario
di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono
autorizzati soltanto se il trasportatore:
a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in
particolare quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per
conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5.";
2) dopo il comma 2
sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliera, all'atto del
controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il rispetto
delle condizioni di benessere degli animali; ove accerti l'inosservanza delle prescrizioni
concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, adotta, a spese
dell'interessato, le misure previste all'articolo 9.
2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le modalità stabilite in
sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative modalità, si applicano le norme
nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato.";
i) all'articolo 14, comma 1, le parole: "chi
viola" sono sostituite dalle seguenti:
"il trasportatore che viola";
l) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis
- Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, l'azienda sanitaria locale competente
sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in caso di
infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino
una grave sofferenza per gli animali.
- Qualora le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, constatino il mancato
rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l'autorità competente
dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure
opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all'autorità
competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e
le relative motivazioni.
- Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in
materia di reciproca assistenza.
- In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, all'esito negativo della
procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanità, sentita la Commissione europea,
può vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di
trasportare animali sul territorio nazionale.
- Le autorità che procedono all'accertamento di infrazioni al presente decreto,
trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti
gli elementi ad esse relativi ai fini dell'applicazione del comma 1.";
m) all'allegato sono apportate le modificazioni indicate
nell'allegato I.
Art. 2
1. I rinvii a provvedimenti attuativi di direttive comunitarie contenuti negli articoli
da 1 al 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si intendono riferiti ai
provvedimenti elencati qui di seguito a fianco delle direttive corrispondenti:
a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanità
Dini, Ministro degli affari esteri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto,
il Guardasigilli: Diliberto
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