DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1998, n. 333
Attuazione della direttiva 93/119/CE
relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento
ALLEGATI: A - B - C - D - E - F - G
Allegato A
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a)
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO
E ALLA STABULAZIONE DEGLI ANIMALI NEI MACELLI
I. Disposizioni generali.
- 1. I macelli predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto devono
disporre di tali impianti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Gli animali devono essere scaricati il piu' presto possibile dopo il loro arrivo. In
caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da variazioni eccezionali
delle condizioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata.
- 3. Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso,
dell'eta' o dell'origine devono essere tenuti separati.
- 4. Gli animali devono essere protetti da condizioni climatiche avverse. Qualora siano
stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidita', gli
animali devono essere rinfrescati con metodi appropriati.
- 5. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono essere controllati almeno
ogni mattina e ogni sera.
- 6. Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva
64/433/CEE, gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto o fin
dal loro arrivo al macello e gli animali non svezzati devono essere macellati
immediatamente. Qualora cio' non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e
macellati quanto prima e comunque entro le due ore successive. Gli animali che non sono in
grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma
abbattuti sul posto oppure, se cio' e' possibile e non comporta alcuna inutile sofferenza,
trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione
di emergenza.
II. Disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto
diversi dai contenitori.
- 1. I macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un
pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti,
rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di
protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono
avere la minima inclinazione possibile.
- 2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o
maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgersi. Gli animali non devono essere
sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in una maniera
che causi loro dolori o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati
individualmente.
- 3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano
gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere
disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti
soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi.
Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini
adulti e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino piu'
di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a
loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai
muscoli posteriori.
- 4. Gli animali non devono essere percossi, ne' subire pressioni su qualsiasi parte
sensibile del corpo. In particolare, non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la
coda, ne' afferrarne gli occhi. E' vietato colpire o prendere a calci gli animali.
- 5. Gli animali non devono essere trasportati nel luogo di macellazione se non possono
essere immediatamente macellati. Qualora non vengano macellati immediatamente dopo il loro
arrivo, gli animali devono essere condotti nei locali di stabulazione.
- 6. Fatte salve le deroghe concesse in virtu' delle disposizioni di cui agli articoli 4 e
13 della direttiva 64/433/CEE, i macelli devono disporre di un numero sufficiente di
stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali, in modo che gli stessi non
siano esposti al maltempo.
- 7. Oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia, i locali di stabulazione
devono essere dotati di:
R- pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sdrucciolino e subiscano
lesioni;
R- adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di
umidita' prevedibili. In caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere
previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali;
R- illuminazione di intensita' sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali
in qualsiasi circostanza; ove necessario dovra' essere disponibile un adeguato sistema di
illuminazione artificiale sostitutivo;
R- eventualmente, attrezzi per legare gli animali;
R- qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di
notte siano collocati nei locali di stabulazione.
- 8. Qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati piu' sopra, i macelli dispongano
anche di aree di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose, occorre
provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno
mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico,
chimico o di altro genere.
- 9. Gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di
macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi
adeguati. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere
alimentati; successivamente devono essere loro somministrati moderati quantitativi di
foraggio, ad intervalli appropriati.
- 10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o piu' devono essere lasciati nei
locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilita' di coricarsi senza
difficolta'. Se non sono tenuti legati, gli animali devono essere alimentati in modo da
poter mangiare indisturbati.
III. Disposizioni relative agli animali consegnati in contenitori.
- 1. I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere maneggiati con
cura e non devono essere gettati o lasciati cadere a terra o rovesciati. Se possibile,
essi devono essere caricati e scaricati in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici.
- 2. Gli animali consegnati in contenitori a fondo flessibile o perforato devono essere
scaricati con particolare attenzione, in modo da evitare lesioni. Se del caso, gli animali
devono essere scaricati individualmente dai contenitori stessi.
- 3. Gli animali che sono stati trasportati in contenitori devono essere macellati il piu'
presto possibile; in caso contrario, se necessario, occorre fornire loro acqua e foraggio,
conformemente alle disposizioni del punto II.9.
Allegato B
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b)
IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE
STORDITI, MACELLATI O ABBATTUTI
- 1. Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori,
sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
Tuttavia, in caso di macellazione rituale, e' obbligatoria l'immobilizzazione degli
animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccanico per evitare
qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonche' qualsiasi ferita o contusione agli
animali.
- 2. Gli animali non devono essere legati per le zampe ne' devono essere sospesi prima di
essere storditi o abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli possono essere
sospesi per essere macellati, purche' vengano prese le appropriate misure affinche',
quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che
l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi.
D'altra parte, il fatto di bloccare un animale in un sistema di contenzione non puo'
essere considerato in nessun caso come una sospensione.
- 3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con mezzi meccanici o elettrici che
agiscono sulla testa, devono essere presentati in una posizione tale che lo strumento
possa essere applicato e manovrato senza difficolta', in modo corretto e per la durata
appropriata. Per i solipedi e i bovini l'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare il
ricorso a strumenti appropriati per limitare i movimenti della testa.
- 4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per bloccare o
immobilizzare gli animali o per farli muovere.
Allegato C
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c)
STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI
DIVERSI DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA
I. Metodi ammessi.
A. Stordimento:
1) pistola a proiettile captivo;
2) commozione cerebrale;
3) elettronarcosi;
4) esposizione al biossido di
carbonio.
B. Abbattimento:
1) pistola o fucile a proiettile
libero;
2) elettrocuzione;
3) esposizione al biossido di
carbonio.
C. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare la decapitazione, la dislocazione
del collo e l'impiego del "cassone a vuoto" come metodo di abbattimento per
talune specie determinate, sempreche' siano osservate le disposizioni dell'articolo 3 e le
disposizioni specifiche del punto III del presente allegato.
II. Disposizioni specifiche per lo stordimento.
Lo stordimento non deve essere praticato se non e' possibile l'immediato dissanguamento
degli animali.
1. Pistola a proiettile captivo:
- a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella
corteccia cerebrale. In particolare per i bovini e' proibito sparare il colpo dietro le
corna nello spazio tra le orecchie.
Per gli ovini e i caprini il colpo puo' essere sparato nel punto suddetto qualora le corna
impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere
sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il
dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono;
b) quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il
proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo
strumento non puo' essere riutilizzato fino a che sia stato riparato;
c) gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento se l'operatore
incaricato di stordirli non e' pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi e'
introdotto. Un animale non deve avere la testa immobilizzata finche' l'operatore non e'
pronto a stordirlo.
2. Percussione:
- a) questo metodo e' ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento
meccanico che procuri una scossa al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia
posto in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata,
secondo le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura del
cranio;
b) tuttavia nel caso di piccole quantita' di conigli, qualora li si colpisca al cranio in
modo non meccanico, l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale passi
immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte e nel rispetto delle
disposizioni generali dell'articolo 3.
3. Elettronarcosi:
A. Elettrodi:
- 1) gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da consentire alla
corrente di attraversarlo. Occorre inoltre prendere le misure appropriate per
ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente rimuovere il vello in eccedenza o
umidificare la pelle;
- 2) se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve:
a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il
funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non puo' essere
trasmessa;
b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua
applicazione ad un determinato animale;
c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile
all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensita' di corrente utilizzata.
B. Bagni d'acqua:
- 1) qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni d'acqua per i volatili da
cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto
contatto con la testa degli stessi.
L'intensita' e la durata della corrente utilizzata in questo caso sono determinate
dall'autorita' competente in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno
stato di incoscienza persistente fino alla morte;
- 2) qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sara'
mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensita'
efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili;
- 3) occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente
e segnatamente un contatto corretto e l'umidificazione di detto contatto tra le zampe e i
ganci di sospensione;
- 4) i bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondita'
appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento
dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca;
- 5) se necessario deve essere possibile un intervento manuale diretto.
4. Esposizioni al biossido di carbonio:
- 1) la concentrazione di carbonio per lo stordimento dei suini non deve essere inferiore
al 70% in volume;
- 2) la cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per
convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali
da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da
permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di
instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino
possa vedere altri suini o l'ambiente circostante;
- 3) la cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas
nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente
visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del
livello dovuto;
- 4) i suini devono essere disposti in recinti o in contenitori in modo tale che un suino
possa vedere altri suini ed essere convogliato nella cella contenente gas entro trenta
secondi dal momento dell'entrata nell'impianto. Essi devono essere convogliati il piu'
rapidamente possibile dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas ed essere
esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino a che la
morte sopraggiunga.
III. Disposizioni specifiche per l'abbattimento.
- 1. Pistola o fucile a proiettili liberi.
Questi metodi che possono essere impiegati per l'abbattimento di varie specie e
segnatamente per la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, sono subordinati
all'autorizzazione dell'autorita' competente che dovra' in particolare assicurarsi che
vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni
generali dell'articolo 3 della presente direttiva.
- 2. Decapitazione e dislocazione del collo.
Questi metodi, utilizzati unicamente per l'abbattimento di volatili da cortile, sono
subordinati all'autorizzazione da parte dell'autorita' competente che dovra' segnatamente
assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle
disposizioni dell'articolo 3.
- 3. Elettrocuzione e biossido di carbonio.
L'autorita' competente puo' autorizzare l'abbattimento di varie specie mediante tali
metodi sempreche' siano rispettate, oltre alle disposizioni dell'articolo 3, le
disposizioni specifiche di cui ai punti 3 e 4 del punto II del presente allegato; a tal
fine, essa fissa inoltre l'intensita' e la durata della corrente utilizzata, nonche' la
concentrazione di biossido di carbonio e la durata di esposizione ad esso.
- 4. Cassone a vuoto.
Questo metodo, riservato all'abbattimento senza dissanguamento di taluni animali da
consumo appartenenti a specie di selvaggina da allevamento (quaglie, pernici e fagiani) e'
subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente che si accerta, oltre che
dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3:
R- che gli animali siano posti in un cassone a tenuta stagna nel quale viene raggiunto
rapidamente il vuoto mediante una potente pompa elettrica;
R- che la depressione d'aria sia mantenuta fino alla morte degli animali;
R- che gli animali siano sottoposti a contenzione in gruppo, in contenitori da trasporto
inseribili nel cassone a vuoto, di dimensioni proporzionate allo scopo.
Allegato D
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d)
DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI
- 1. Per gli animali che sono stati storditi, l'operazione di dissanguamento deve iniziare
il piu' presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento
rapido, profuso e completo. Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale
riprenda coscienza.
- 2. Il dissanguamento degli animali deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una
della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.
Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali
ne' alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento.
- 3. Il responsabile dello stordimento, impastoiamento, carico e dissanguamento degli
animali, deve eseguirle consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro
animale.
- 4. Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita
automaticamente, dev'essere possibile l'intervento manuale diretto, in modo che, in caso
di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente.
Allegato E
(previsto dall'articolo 10, comma 1)
METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA
CONTRO LE MALATTIE
Metodi ammessi.
- Qualsiasi metodo ammesso conformemente alle disposizioni dell'allegato C e che
garantisca la morte certa.
L'autorita' competente, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, puo' autorizzare
l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento degli animali sensibili assicurandosi
segnatamente che:
R- qualora si ricorra a metodi che non causano morte immediata (ad esempio l'uso della
pistola a proiettile captivo), siano prese le misure appropriate per abbattere gli animali
il piu' presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza;
R- nessun'altra operazione venga iniziata sugli animali finche' essa non ne abbia
constatato la morte.
Allegato F
(previsto dall'articolo 10, comma 2)
METODI DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA
PELLICCIA
I. Metodi ammessi.
- 1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello.
- 2. Iniezione della dose letale di una sostanza avente proprieta' anestetiche.
- 3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
- 4. Esposizione al monossido di carbonio.
- 5. Esposizione al cloroformio.
- 6. Esposizione al biossido di carbonio.
- L'autorita' competente decide del metodo piu' appropriato di abbattimento per le varie
specie in questione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.
II. Disposizioni specifiche.
- 1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello:
a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella
corteccia cerebrale;
b) tale metodo e' ammesso soltanto se immediatamente seguito da dissanguamento.
- 2. Inoculazione della dose letale di una sostanza avente proprieta' anestetiche.
Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici che causano immediata perdita di
conoscenza seguita da morte e unicamente se somministrati nelle dosi e con i metodi di
inoculazione appropriati.
- 3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
Gli elettrodi devono essere disposti in modo da colpire il cervello ed il cuore, restando
inteso che il livello minimo dell'intensita' di corrente deve comportare la perdita
immediata della conoscenza e causare l'arresto cardiaco. Tuttavia per quanto riguarda le
volpi, in caso di applicazione degli elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare per
almeno tre secondi una corrente di intensita' media pari a 0,3 A.
- 4. Esposizione al monossido di carbonio:
a) la cella in cui gli animali sono esposti ai gas deve essere concepita, costruita e
mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la
loro sorveglianza;
b) gli animali devono essere introdotti nella cella soltanto quando in essa sia stata
raggiunta una concentrazione di monossido di carbonio almeno dell'1% in volume,
proveniente da una fonte di monossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
c) il gas prodotto da un motore specialmente adattato all'uopo puo' essere utilizzato per
l'abbattimento dei mustelidi e dei cincilla' purche' i test abbiano dimostrato che il gas
utilizzato:
R- e' stato raffreddato in maniera appropriata;
R- e' stato sufficientemente filtrato;
R- e' esente da qualsiasi materiale o gas irritante;
R- che gli animali possono essere introdotti soltanto quando la concentrazione di
monossido di carbonio raggiunge almeno l'1% in volume;
d) quando viene inalato, il gas deve produrre anzitutto un'anestesia generale profonda e,
infine, morte sicura;
e) gli animali devono restare nella cella finche' non siano morti.
- 5. Esposizione al cloroformio.
L'esposizione al cloroformio puo' essere impiegata per l'abbattimento dei cincilla'
purche':
a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in
condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro
sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto se questa contiene un composto saturo
cloroformio/aria;
c) quando viene inalato, il gas provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e,
infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finche' non siano morti.
- 6. Esposizione al biossido di carbonio.
Il biossido di carbonio puo' essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei
cincilla' purche':
a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in
condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro
sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto qualora l'atmosfera presenti la
massima concentrazione possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di
biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e,
infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finche' non siano morti.
Allegato G
(previsto dall'articolo 10, comma 3)
ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI IN ECCEDENZA
NEGLI INCUBATORI E DA ELIMINARE
I. Metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini.
- 1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida.
- 2. Esposizione al biossido di carbonio.
- 3. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di
abbattimento scientificamente riconosciuti, purche' rispettino le disposizioni
dell'articolo 3.
II. Disposizioni specifiche.
- 1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida:
a) gli animali devono essere abbattuti mediante un dispositivo munito di lame a rapida
rotazione o protuberanze di spugna;
b) la capacita' del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi,
vengano direttamente uccisi.
- 2. Esposizione al biossido di carbonio:
a) gli animali devono essere posti in un'atmosfera contenente la concentrazione massima
possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla
concentrazione del 100%;
b) gli animali devono restare nell'atmosfera sopra definita finche' non siano morti.
III. Metodi ammessi per l'eliminazione di embrioni.
- 1. Per l'uccisione istantanea di tutti gli embrioni vivi, tutti i rifiuti dei centri di
incubazione devono essere trattati mediante il dispositivo meccanico descritto al punto
II.1.
- 2. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di
abbattimento scientificamente riconosciuti, purche' rispettino le disposizioni
dell'articolo 3.
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