N O T E
Avvertenza
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota all' Art. 2
- Gli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R.
n. 320/1954, sono cosi' formulati:
- "Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta
sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni
nei canili comunali. L'osservazione a domicilio puo' essere autorizzata su richiesta del
possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale
caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilita' della custodia
dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti
che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica,
nonche' in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai
fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento
in vita puo' essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a
trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il
veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici
di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti
ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
- "Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o
fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del
sindaco sempreche' non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni
per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziche' essere abbattuto, puo' essere
mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro
locale stabilito dall'autorita' comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei
sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o
sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per
soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da
iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli
altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione puo' essere ridotto
a mesi tre o anche mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica
vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere
ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15
del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni
dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga
ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del
precedente articolo."
- "Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il
prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della
forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e
dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro provvedimento eccezzionale atto ad
estinguere l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato
D.P.R. n. 320/1954:
- "Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici
sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di
profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti
diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui
all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale e il veterinario del
comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto".
Nota all' Art. 5
- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente
articolo:
- "Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso
animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera
in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da
lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo
pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da
destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici i
quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente
di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si
tratta di un contravventore abituale o professionale".
Nota all' Art. 8
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome) -
- E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi di
politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza
nazionale, alla giustizia.
- La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei
mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto
anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per
gli affari regionali, o se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La
Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai
presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle
riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del
giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
- La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
- Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della
segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
- La conferenza viene consultata:
- sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e
sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della
politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al
comma 7 del presente articolo;
- sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di
coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli
enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed
attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
- sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga
opportuno acquisire il parere della Conferenza.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato,
riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle
attivita' della conferenza.
- Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali
che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla eventuale soppressione degli altri
organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni,
con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e
rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano
anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti
delle regioni e delle province autonome".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.60):
Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio 1987.
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