N O T E

Avvertenza

il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all' Art. 2

- Gli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono cosi' formulati:

  • "Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio puo' essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilita' della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
    Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonche' in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita puo' essere assicurato senza pericolo.
    Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
    Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
    Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
    E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
    Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
  • "Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreche' non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
    Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziche' essere abbattuto, puo' essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorita' comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
    Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabico.
    I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
    Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione puo' essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
    Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprofilattici.
    I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
    Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo."
  • "Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro provvedimento eccezzionale atto ad estinguere l'infezione".

N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:

  • "Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto".

Nota all' Art. 5

- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo:

  • "Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
    Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
    La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
    Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".

Nota all' Art. 8

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:

"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) -

  1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
  2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali, o se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
  3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
  4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
  5. La conferenza viene consultata:
    1. sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
    2. sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
    3. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
  6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della conferenza.
  7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n.60):

Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio 1987.