Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991
LEGGE 14 agosto 1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
- Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti
di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
- Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della
nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi
veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a
proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle
societa' protettrici degli animali e di privati.
- I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
- I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
- I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al
detentore.
- I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al comma
1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta
giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad
associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia,
l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
- I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di
medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.
- E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.
- I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per
territorio e riammessi nel loro gruppo.
- I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
- Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa cone le unita' sanitarie
locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la
cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
- Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria
locale.
- Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento
cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
- Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le
unita' sanitarie locali nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il
rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da
imprimersi mediante tatuaggio indolore.
- Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e
la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di
vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al
controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge
regionale determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei
contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
- Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in
ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
- Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
- iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire
un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
- corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e
delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le
guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti
locali.
- Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori
agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti,
accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
- Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono
destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal
decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla
regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di
loro competenza.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma
regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
- I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono al risanamento dei
canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri
stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita'
dalla regione.
- I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono,
nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
- Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria
abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trecentomila a lire un milione.
- Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
lire centocinquantamila.
- Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette
di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centomila.
- Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle
leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire dieci milioni.
- L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del
codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire
tremilioni.
- Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
- Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di
lire venticinquemila.
- L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
- Sono esenti dall'imposta:
- i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali
e del gregge;
- i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si
protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
- i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non
mai superiore ai due mesi;
- i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
- i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini
di lucro;
- i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
- Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e
ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
- A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanita'
un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1
miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
- Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1.
I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita'
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
- All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2
miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
- Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli
CONSO
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