CODICE PENALE
Art. 500
DIFFUSIONE DI MALATTIA DEGLI ANIMALI
- Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio
zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la
diffusione avviene per colpa I'ammenda è fino a L.4.000.000
Art. 638
UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
- Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che
appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
un anno o con la multa fino a lire seicentomila
- La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il
fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero
su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
- Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti
e nel momento in cui gli arrecano danno.
Art. 672
OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
- Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui
posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito con I'ammenda fino a
L.500.000. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li
lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in
modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo I'incolumità delle
persone.
Art. 727
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
- Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie
o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera
in giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro
caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro
natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è
punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
- La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale
modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o
di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna
comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di
maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
- Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività
di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
- Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o
sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività
commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione
dall'esercizio dell'attività svolta.
- Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di
scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la
sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per
almeno dodici mesi.
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