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10 Dicembre 2002  Carla Morghen  Roma  Progetto Gaia 
Rispondi INVIA UN TUO MESSAGGIO CON LO STESSO TITOLO   nuova legge pro caccia... che schifo
>>>C'era una volta la fauna selvatica. Ora c'è la nuova Legge 157. A seguire alcuni dei suoi punti salienti, tratti dalle nove proposte di legge (che presto verranno accorpate) presentate in Commissione Agricoltura Camera, ieri 4 Dicembre 2002, giorno infausto per l'ambiente, gli animali selvatici, la natura, la cultura, il buon senso, il buon gusto, la civiltà italiani.
Mettevi comodi. Si parte.
Danilo Selvaggi - LIPU


ARTICOLO 1
(vari commi)
- La fauna selvatica non sarà più patrimonio indisponibile dello Stato.
- La fauna migratrice diventerà res nullius, cosa di nessuno, nulla di nulla.
- La fauna stanziale diventerà patrimonio indisponibile (???) dei Comprensori Provinciali di Caccia, nuove entità di cui oltre.
- Le rotte di migrazione saranno solo individuate e non "istituite" dall'INFS. Lungo tali rotte non è obbligatoria la costituzione di alcun compensorio di protezione.
- Tali rotte possono essere destinate alla caccia della fauna stanziale.

ARTICOLO 2
(Commi 1 e 2)
- Tra le specie cacciabili sono inserite anche il Torcicollo, la Volpoca, il Fistione turco e altro ancora (vedi oltre).

ARTICOLO 4
- Annulla i divieti (mediante autorizzazione della regione per astratti fini scientifici) di:
uccellagione; cattura di uccelli e mammiferi selvatici; prelievo di uova, nidi o piccoli nati.
- Prevede la cessione a fini di richiamo di allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio.
- Prevede la cattura a fini di cessione e amatoriali del Fringuello e della Peppola.

ARTICOLO 5
- Modifica il regime degli appostamenti fissi ampliandone le possibilità.
- Elimina l'obbligo di presentare un richiamo morto per sostituirlo con richiamo vivo.

ARTICOLO 9
- Istituisce i comprensori provinciali di caccia, che sostituiscono gli ATC.
- Istituisce un organo tecnico, in tali comprensori, composto (a titolo gratuito) da 1 rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie presenti sul territorio, due rappresentanti agricoli, un solo rappresentante per la totalità delle associazioni ambientaliste.

ARTICOLO 10
- Ridisegna l'intero territorio in funzione della caccia. Il calcolo del territorio protetto viene effettuato su base provinciale e non più nazionale e non potrà superare il 25% del totale.
- In tale territorio vanno compresi i territori demaniali agricoli e forestali (nazionali e regionali), quelli appartenenti comunque a enti pubblici e comunità montane, parchi e riserve naturali, fondi chiusi, rifugi faunistici, ogni altra area preclusa per qualsivolgia ragione alla caccia (città, aeroportri, stazioni, centri urbani vari, zone militari ecc.).

ARTICOLO 12
- Modifica la disciplina delle modalità di esercizio venatorio.
- La caccia viene ammessa anche nella forma di appostamento temporaneo. Appostamenti fissi e temporanei sono da considerare senza limitazioni temporali e territoriali.

ARTICOLO 14.
- Le Regioni, sentite le organizzazioni agricole più rappresentative e le province, ridisegnano il territorio ai fini venatori.
- Si aboliscono gran parte della residenzialità venatoria.

ARTICOLO 15.
- Tale articolo disciplina l'accesso ai fondi agricoli, in base al noto art. 842 c.c..
Breve commento sulla modifica proposta. Si tratta di uno dei colpi da maestro, diciamo così, della nuova 157: pensando alla sentenza (29 aprile 1999) della Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo che accoglieva il ricorso di alcuni agricoltori francesi di escludere i propri terreni dalle zone di caccia, i promotori della nuova 157 abrogano il "diritto individuale" del cacciatore ad entare nei fondi e lo trasformano in un esercizio di facoltà connessa ad una attività programmata dall'amministrazione pubblica.
I proprietari possono così presentare ricorso per impedire l'accesso, ma solo nel caso sia dimostrato che la caccia è un danno per colture specializzate o sperimentali e nel caso ciò non ostacoli l'attuazione del piano faunistico.
Semplicemente ridicolo.

ARTICOLO 18
- Modifica gli orari e i giorni di caccia, nonché le liste delle specie cacciabili.
- La caccia va dalla seconda domenica di Agosto al 28 febbraio.
- Tra le specie cacciabili sono inseriti: Peppola, Fringuello, Passero, Passera mattugia, Passera oltremontana, Colino della Virginia, Storno, Corvo, Taccola, Francolino di monte, Pittima reale, Oca granaiola, Oca selvatica, Oca lombardella, Donnola.
- Inoltre, le Regioni possono ulteriormente modificare i termini di apertura e chiusura caccia.
In sostanza, la caccia sarà aperta sempre, tutto l'anno.


ARTICOLO 19
-I cacciatori potranno parteicpare e/o condurre le operazioni di abbattimento di capi in eccesso.

ARTICOLO 19bis
Lo hanno appena introdotto. Non lo modificano ma in realtà la nuova legge lo rende ridicolo, uno sputo nel mare.

ARTICOLO 21
Altro dramma totale.
- E' abolito interamente il divieto di caccia nelle foreste demaniali.
E' abolito il divieto di sparare da aeromobili, automobili, veicoli a motore vari o natanti, purché non siano in movimento. Se si spara da un veicolo in movimento è prevista una semplice ammenda (vedi oltre).
- E' lecito condurre ed esporre, in sagre varie, animali selvatici (cacciabili) vivi o morti o parti di essi.
- E' lecito detenere, condurre, esporre, vendere animali selvatici (cacciabili) vivi o morti o parti di essi.
- Il divieto di caccia nelle zone di rotta migratoria vale (quando vale) solo nel caso di rotte indicate dall'INFS come "principali". Il divieto rispetto ai valichi migratori montani è ridotto a 500 metri.

ARTICOLO 22
- Le prove d'esame per l'abilitazione venatoria sono ridotte da cinque a una, onnicomprensiva di tutte le materie.

ARTICOLO 23
- Si abbattono le tasse regionali per l'esercizio della caccia dal 50-100% (della quota nazionale) al 40-60%.

ARTICOLO 24
- Si estende l'accesso ai finaziamenti per le associazioni venatorie anche a quelle, molto piccole, di carattere "regionale".

ARTICOLO 25.
Breve commento a quest'ennesimo capolavoro. Grazie a questo articolo le "vittime di caccia" spariscono. Il "Fondo per le vittime di caccia" diventa "Fondo di garanzia".
Non si morirà più sparati. Si sarà "garantiti". Se volete essere garantiti, fatevi sparare.

ARTICOLO 26.
Cosa potranno fare da ora in poi le guardie venatorie ambientaliste? Ce lo dice questo articolo modificato.
Non esisterà più alcun reato penale legato all'esercizio venatorio. Tutti i reati diventeranno amministrativi prevedendo semplici ammende.
Spariranno.


ARTICOLO 30
Tutti i reati "venatori" (uccellagione, infrazione del silenzio venatorio, esercizio di caccia nei parchi, nei giardini urbani, in campi sportivi ecc., cattura, abbatimento, detenzione di specie protette e superportette ecc., commercio o detenzione di fauna protetta, caccia da veicoli in movimento) vengono trasformati in infrazioni amministrative.
Abbatere 10 aquile sarà come parcheggiare in doppia fila per un caffè.

Questo ed altro ancora.
Bisogna impedire con òla più grande mobilitazione ambientalista e animlaista della storia italiana, tutti i mezzi democratici, con tutte le nostre forze questa follia.
Presto comunicheremo le azioni proposte.
Danilo Selvaggi
LIPU - Rapporti istituzionali<<<

Ricevuta stamattina.... spero vi sia utile
Carla

11 Dicembre 2002  chiara cerulli  perugia  Animali Come Noi 
Rispondi INVIA UN TUO MESSAGGIO CON LO STESSO TITOLO   nuova legge pro caccia... che schifo
RIVOLTO A TUTTI I CACCIATORI :


una volta ho sentito per radio ,non so se fosse un rappresentante della lipu che diceva che icacciatori nel arco di dieci anni sono piu' che dimezzati
e sapete perche' ?
molti sono morti perche' per la gran parte sono persone anziane !!!!!!

è consolante pensare che forse si tratta di aspettare solo qualche annetto perche' possiate sparire dalla circolazione per la gioia di tutti
(meno dei legislatori naturalmente che perderanno i vostri voti)



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